Legge regionale 07 marzo 1983 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 7 bis aggiunto da art. 19, primo comma, L. R. 36/1984

Articolo 7 ter aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 53/1985

Integrata la disciplina della legge da art. 39, comma 2, L. R. 37/1993

Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 89, L. R. 1/2004

Articolo 7 quater aggiunto da art. 95, comma 1, L. R. 17/2010

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 3

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 4, comma 7, L. R. 9/2008

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 7

( ABROGATO )

(2)

Note:

Primo comma sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 16/1996

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 7 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 19, primo comma, L. R. 36/1984

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 7 ter

(1)(10)(11)(12)(13)(27)

1. L'Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi, con le modalità e i criteri indicati nel regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la manutenzione dei complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze.

(5)(7)(9)(14)(15)(28)(36)(38)

2. I contributi possono essere concessi sino al 100 per cento della spesa ammissibile.

(8)(16)(35)

Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa, devono essere presentate, esclusivamente per il tramite delle competenti autorità religiose, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2015, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento. La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Le domande conservano validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

(19)(20)(21)(22)(29)(30)(37)

5 bis. Le competenti autorità religiose inoltrano all'Amministrazione regionale le domande ritenute prioritarie in applicazione dei criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1.

(23)

6. La ripartizione delle risorse disponibili è effettuata con decreto del Direttore del Servizio edilizia, con il quale è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile in via di massima e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale.

(4)(24)(34)

7. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposte ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(25)

7 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato dall'organo concedente all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento, anche riferiti ad altro immobile, purché con i medesimi criteri e priorità assegnati all'intervento originario e rientrante nelle tipologie e di cui alla legge di finanziamento.

(32)

7 ter. A tal fine è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita istanza corredata di elaborati progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

(33)

8.

( ABROGATO )

(6)(26)(31)

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 53/1985

Terzo comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 34/1987 con applicabilita' delle nuove disposizioni, ex articolo 9 della medesima legge, anche alle domande in precedenza presentate purche' in corso d' istruttoria.

Parole soppresse al terzo comma da art. 99, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

Parole soppresse al sesto comma da art. 99, comma 2, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

Parole sostituite al primo comma da art. 80, comma 1, L. R. 30/1992

Parole sostituite all'ottavo comma da art. 25, comma 1, L. R. 31/1995

Primo comma sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 16/1996

Secondo comma sostituito da art. 6, comma 11, L. R. 13/2000

Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 86, L. R. 30/2007

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 12/2009

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 1, L. R. 13/2014

12  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 2, L. R. 13/2014

13  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 27/2014

14  Parole soppresse al primo comma da art. 4, comma 79, L. R. 27/2014

15  Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 79, L. R. 27/2014

16  Comma 2 sostituito da art. 4, comma 80, L. R. 27/2014

17  Terzo comma abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014

18  Quarto comma abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014

19  Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera a), L. R. 27/2014

20  Parole aggiunte al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera b), L. R. 27/2014

21  Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera c), L. R. 27/2014

22  Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera d), L. R. 27/2014

23  Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 83, L. R. 27/2014

24  Comma 6 sostituito da art. 4, comma 84, L. R. 27/2014

25  Comma 7 sostituito da art. 4, comma 85, L. R. 27/2014

26  Comma 8 sostituito da art. 4, comma 86, L. R. 27/2014

27  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 89, L. R. 27/2014

28  Parole soppresse al primo comma da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016

29  Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016

30  Parole aggiunte al quinto comma da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016

31  Comma 8 abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016

32  Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 9, L. R. 24/2016

33  Comma 7 ter aggiunto da art. 5, comma 9, L. R. 24/2016

34  Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 18, L. R. 12/2018

35  Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 20/2018

36  Parole soppresse al primo comma da art. 5, comma 31, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

37  Parole sostituite al quinto comma da art. 51, comma 1, L. R. 13/2020

38  Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 62, L. R. 13/2022

Art. 7 quater

(Ammissibilità domande di contributo)

(1)

1. Le domande di contributo una tantum presentate per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 7 ter con imputazione al capitolo 3435 del bilancio di previsione per il 2010, sono ritenute ammissibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 17/2008 e dall'articolo 15 della legge regionale 12/2009 sino all'importo massimo di 25.000 euro. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

Note:

Articolo aggiunto da art. 95, comma 1, L. R. 17/2010

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 11

Per le finalità previste dall' articolo 7 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 210 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 210 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il Capitolo 8407 con la denominazione: << Contributi annui costanti ad Enti ed istituzioni per l' esecuzione delle opere indicate al punto 6) dell' articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni ivi compresi gli edifici adibiti ad uffici o abitazioni dei titolari diocesani di uffici e benefici ecclesiastici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 630 milioni - in termini di competenza - corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

All' onere complessivo di lire 630 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto col precedente articolo 10 - mediante storno di pari importo dal capitolo 7828 del precitato stato di previsione.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.