Legge regionale 25 febbraio 1983, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/05/1985

Applicabilitą della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, a favore dei complessi ricettivi complementari (norma di interpretazione autentica).
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Modificato il titolo della legge da art. 11, secondo comma, L. R. 42/1984
2Legge abrogata implicitamente da art. 28, primo comma, L. R. 20/1985
3Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 11, secondo comma, L. R. 42/1984
2Articolo abrogato implicitamente da art. 28, primo comma, L. R. 20/1985
3Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 28, primo comma, L. R. 20/1985
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.