Legge regionale 29 gennaio 1983 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 25/02/2000

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).

Art. 3

Per le finalità previste dall' art. 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' esercizio 1983.

Corrispondentemente è previsto per il medesimo esercizio 1983 il recupero di pari importo ai sensi del secondo comma del suddetto art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7.