Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 25/02/2000

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).
CAPO IV
 Norme diverse non comportanti nuovi o maggiori spese
per il bilancio regionale
Art. 14
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, e dalla legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, fanno carico al capitolo 2051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 70, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
Art. 18
 
Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato istituito con l' articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come modificato con l' articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.
Art. 19
 
Art. 20
 
Ai sensi dell' art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, gli stanziamenti dei capitoli 308, 309, 310, 311, 316, 317, 516, 2462 e 8827 vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.