Art. 9
Per le finalitā previste dall'
art. 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1983, un limite di impegno di lire 2.000 milioni per il settore dell' industria ed un limite di impegno di lire 1.000 milioni per il settore del commercio.
Le annualitā relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale rispettivamente nella misura di lire 2.000 milioni e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Art. 10
Per gli interventi previsti dall'
art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale č autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, a partire dall' esercizio finanziario 1983, un contributo annuale di lire 1,5 miliardi per un periodo di 10 anni.
Le modalitā di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il Credito alle imprese artigiane.
Per le finalitā di cui ai commi precedenti, č autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Art. 11
L' Amministrazione regionale č autorizzata ad integrare con l' importo di lire 10.000 milioni lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l'
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per interventi straordinari nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976.
Per le finalitā di cui al precedente comma č autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 12
Per dette finalitā č autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 25/1985