Art. 9
Per le finalitą previste dall'
art. 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1983, un limite di impegno di lire 2.000 milioni per il settore dell' industria ed un limite di impegno di lire 1.000 milioni per il settore del commercio.
Le annualitą relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale rispettivamente nella misura di lire 2.000 milioni e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.