Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 25/02/2000

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).
Art. 8
 
Il limite di impegno, di lire 500.000.000, autorizzato per l' esercizio 1980, con l' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1979, n. 29, viene ridotto di lire 114 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualitą relative al predetto limite, vengono ridotte di lire 114 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Il limite di impegno di lire 500.000.000, autorizzato con l' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1981, n. 80, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualitą relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2000, vengono revocate.