Art. 8
Il limite di impegno, di lire 500.000.000, autorizzato per l' esercizio 1980, con l'
articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1979, n. 29, viene ridotto di lire 114 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualitą relative al predetto limite, vengono ridotte di lire 114 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.