Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 25/02/2000

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).
Art. 7
 
Il limite d' impegno, di lire 300.000.000, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' articolo 2, della legge regionale 8 luglio 1981, n. 42, viene ridotto di lire 105 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 105 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 settembre 1967, n. 26, così come modificato dalla legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 355.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 355.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 700.000.000 autorizzato con l' articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2000, vengono revocate.
Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall' articolo 4, primo e secondo comma della predetta legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 800.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato per l' esercizio 1980, con la legge regionale 23 luglio 1979, n. 36, viene ridotto di lire 40.250.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 40.250.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, viene ridotto di lire 187.700.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 187.700.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 227.950.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 227.950.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' esercizio 1980, con l' art. 17 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, viene ridotto di lire 396.750.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 396.750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Per le finalità previste dall' articolo 17 della predetta legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 396.750.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 396.750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' articolo 20 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, viene ridotto di lire 129.400.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 129.400.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dall' articolo 14 della predetta legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 179.400.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 179.400.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 180 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' art. 4 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1995, vengono revocate.
Per le finalità previste dall' articolo 1, della predetta legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzato nell' esercizio 1983 il limite di impegno di lire 180 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1997.