Art. 4
A favore del << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> - costituito con il predetto art. 5 - è autorizzata l' assegnazione di lire 3.600 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Alle somme iscritte ai capitoli di spesa finanziati con utilizzo del fondo di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli artt. 21 e 23 della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Note:
1 Terzo comma interpretato da art. 44, primo comma, L. R. 64/1983