Art. 10
Per gli interventi previsti dall'
art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale č autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, a partire dall' esercizio finanziario 1983, un contributo annuale di lire 1,5 miliardi per un periodo di 10 anni.
Le modalitā di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il Credito alle imprese artigiane.
Per le finalitā di cui ai commi precedenti, č autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.