Art. 5
Ruolo delle componenti sociali
La Giunta regionale, per la definizione dei programmi di cui al precedente articolo 3, promuove il concorso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali e di categoria.
La Giunta regionale consulta inoltre al riguardo gli Enti e gli organismi economici, scientifici e culturali.