Art. 8
Delimitazione delle aree di intervento
nei territori delle province di Udine e Pordenone
La delimitazione dei territori delle province di Udine e Pordenone ai sensi dell' articolo 10, terzo comma, della
legge 11 novembre 1982, n. 828, è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali.
A tal fine la Giunta regionale predispone, entro il 15 gennaio 1983, una proposta di delimitazione sulla quale le province di Udine e Pordenone esprimono il proprio parere motivato, con deliberazione dei propri organi consiliari, entro il 31 gennaio 1983.