Art. 6
Approvazione e attuazione dei programmi
La Giunta regionale predispone la definitiva proposta di intervento straordinario, articolata in armonia con le indicazioni della
legge 11 novembre 1982, n. 828, e del Piano regionale di sviluppo, entro il 28 febbraio 1983.
L' attuazione dei programmi č disposta sulla base di specifici provvedimenti legislativi, la cui approvazione da parte del Consiglio regionale autorizza il definitivo inserimento dei programmi stessi nel Piano regionale di sviluppo in vigore.
Qualora la realizzazione dei programmi non esaurisca la disponibilitā dei mezzi finanziari dei Fondi di cui al precedente articolo 2, la elaborazione di ulteriori ipotesi di interventi straordinari che prevedano la utilizzazione delle risorse non impiegate viene portata a compimento nell' ambito delle normali procedure per la formazione del successivo Piano regionale di sviluppo.