Art. 4
Concorso delle Province, delle Comunità montane
e della Comunità collinare
Le Province e le Comunità concorrono alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, attraverso specifiche deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, contenenti fra l' altro osservazioni e indicazioni in ordine alla proposta di cui all' articolo precedente.
Le deliberazioni di cui al precedente comma dovranno essere assunte entro il 31 gennaio 1983.