Art. 3
Procedure per la formazione
dei programmi d' intervento
Ai fini della formazione dei programmi di intervento di cui al precedente articolo 2, secondo comma, l' Amministrazione regionale predispone, entro il 15 gennaio 1983, una proposta di massima per la utilizzazione delle risorse disponibili.
La proposta di cui al primo comma è presentata al Consiglio regionale e fatta oggetto di specifiche consultazioni con le Amministrazioni locali e le forze sociali, secondo le modalità previste dai successivi articoli 4 e 5.