La Regione assicura la programmazione e l' attuazione diretta ed indiretta degli interventi straordinari previsti dagli articoli 9 e 10 nonché di quelli dell'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo le modalità definite dalla presente legge e nel quadro dell' azione volta al perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico, di riequilibrio e di riassetto territoriale indicati dal Piano regionale di sviluppo.