Art. 2
Per il personale regionale in servizio alla data del 31 dicembre 1978 lo stipendio viene rideterminato, a decorrere dal 1 luglio 1981, con l' attribuzione di un importo annuo pari allo 0,25% dell' iniziale di livello, rapportato a mese, per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di anzianità nel livello maturata alla data del 30 giugno 1981. Per il personale dell' VIII livello viene valutata anche l' anzianità maturata nella carriera direttiva.
La rideterminazione di cui al comma precedente non spetta:
- al personale che alla data del 31 dicembre 1981 non abbia maturato un' anzianità di almeno 6 anni nel livello;
- al personale vincitore dei concorsi interni per passaggio di carriera, di qualifica funzionale e di livello previsti dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e comunque al personale nei cui confronti trovi applicazione l' articolo 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;
- al personale appartenente al IV livello, profilo professionale forestale ed ittico, nonché al personale appartenente al II livello.
Note:
1 Terzo comma abrogato da art. 21, terzo comma, L. R. 54/1983 nel testo modificato da art. 3, L. R. 26/1985
Art. 3
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.