Legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Provvedimenti a favore dell' industria regionale.
Art. 1
 
Fra le somme mutuate, ammissibili a contributo regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere incluse le iniziative:
1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell' entrata in vigore della presente legge, ovvero per riattamento di impianti che, pur insistendo su concessioni per grandi derivazioni, in quanto cumulative ai sensi dell' articolo 58 del RD 1775 del 1933, non abbiano una potenza nominale superiore a 3.000 KW;
2) di costruzione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccola derivazione di acqua, ovvero di costruzione e di ampliamento di impianti che pur insistendo su concessioni per grandi derivazioni, in quanto cumulative ai sensi dell' articolo 58 del RD 1775 del 1933, non abbiano una potenza nominale superiore a 3.000 KW;
3) di realizzazione di impianti termici per la produzione di energia in cui sia prevalente l' uso di fonti rinnovabili di energia o assimilate, ai sensi del secondo comma dell' articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 48, primo comma, L. R. 30/1984