Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.
CAPO VI
 Norme integrative concernenti la realizzazione
o la ricostruzione di strutture agricole
Art. 28
Negli interventi per il settore agricolo volti ad incentivare la realizzazione di opere, strutture e relative attrezzature, impianti e macchinari, esclusi quelli attinenti ad opere di bonifica di pubblica utilità, contestualmente al provvedimento di concessione di contributo in conto capitale verrà corrisposta, a richiesta del beneficiario, una anticipazione pari al 50% del contributo stesso.
Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l' ultimazione e l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
L' anticipazione di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità, ove prevista da specifiche disposizioni di legge, di effettuare pagamenti in base a stati di avanzamento; in tal caso l' anticipazione concessa verrà gradualmente recuperata con trattenuta disposta sugli acconti concedibili.
Qualora il beneficiario non esegua le opere previste, l' anticipazione erogata o il maggior importo anticipato sull' intero contributo spettante dovrà venire rimborsato all' Amministrazione regionale maggiorato di una penale annua pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all' epoca dell' erogazione.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei riguardi dei provvedimenti di concessione adottati a partire dall' entrata in vigore della presente legge.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute in leggi riguardanti interventi particolari.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010