Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.
CAPO V
 Interventi e disposizioni concernenti Enti
di rilevanza regionale
Art. 24
1. Le provvidenze stabilite dalla legislazione regionale per il sostegno e l'incentivazione del settore agricolo possono essere concesse, nella misura massima prevista dalle singole norme, all'Università degli studi di Udine, affinché le assegni in favore dell'attività degli Istituti della Facoltà di agraria, agli Istituti tecnici agrari, agli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e agli enti e istituzioni pubbliche che svolgono attività agricole e conducono aziende agricole come definite dal regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 (recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni, alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole), aventi sede e operanti nella regione, e condotte direttamente e/o a mezzo di società e fondazioni a tale scopo costituite, nonché all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.
2. Le modalità e le procedure di rendicontazione sono quelle previste dalle singole leggi regionali d'intervento con l'osservanza delle norme proprie di ciascuno degli enti di cui al comma 1.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo sostituito da art. 20, comma 6, L. R. 12/2003
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 25
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell' esercizio 1982 al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell' enologia l' importo di lire 200 milioni da destinare alla realizzazione di programmi di sperimentazione finalizzati al miglioramento delle tecniche colturali, all' accrescimento dei livelli di produttività ed al miglioramento della qualità nel settore viticolo e dei materiali di moltiplicazione della vite, da parte di enti o di cooperative indicati dalla Giunta regionale.
L' erogazione al Centro verrà totalmente effettuata previa approvazione di programma da parte dell' Assessore all' agricoltura; il Centro, a sua volta, erogherà, agli Enti indicati dalla Giunta, importi proporzionati a stati di avanzamento.
I rendiconti corredati dalla documentazione giustificativa, verranno presentati tramite il Centro e accompagnati da una relazione dello stesso.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 26
Per le finalità previste dal precedente articolo 25 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7387 con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell' enologia per la realizzazione di programmi di sperimentazione finalizzati al miglioramento delle tecniche colturali, all' accrescimento dei livelli di produttività ed al miglioramento della qualità nel settore viticolo e dei materiali di moltiplicazione della vite >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010