Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.
CAPO I
 Interventi integrativi per la realizzazione
di impianti collettivi
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, come modificata ed integrata dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7319 con la denominazione: << Contributi straordinari a fronte di maggiori oneri per la realizzazione di impianti e/o di strutture da parte di cooperative agricole, loro consorzi, dell' Ente regionale per sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia nonché del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate >> e con lo stanziamento di lire 2.400 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 2.400 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.