Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.
Art. 35
Per le finalità di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1966, n. 8, così come modificato con l' articolo 4 della legge regionale 25 settembre 1981, n. 69, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' esercizio 1982.
La predetta spesa fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 - istituito ai sensi del terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 13/Rag. del 5 febbraio 1982 - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 30 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.