Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.
Art. 33
Dette spese verranno liquidate a presentazione di copia della deliberazione con la quale la Regione Emilia - Romagna approva il consuntivo delle spese sostenute e specifica la quota delle stesse afferente all' attivitā svolta nella Regione Friuli - Venezia Giulia o, per le spese relative al 1979 ed al 1980, di apposita deliberazione della Giunta di quella Regione dalla quale emerga l' importo da rimborsare.
Le eventuali spese relative alla quota per il personale potranno essere liquidate anche successivamente, non appena la Regione Emilia - Romagna sarā in grado di rendicontarle.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti commi fanno carico al capitolo 7164 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.