Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.
Art. 16
Per gli eventuali oneri previsti dal precedente articolo 15 viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria III - il capitolo 2201 con la denominazione << Spese da rimborsare agli Istituti od Enti di credito per la rifusione di spese incontrate in azioni di recupero di contributi o concorsi negli interessi corrisposti per operazioni revocate o ridotte (spesa obbligatoria) >>.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2201 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.