Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.
Art. 15
Nei casi in cui il concorso e/o contributo regionale liquidato dovesse venire ridotto nei riguardi di uno o pił prestatari o annullato in quanto indebitamente concesso, l' Istituto di credito sarą tenuto a recuperare dal beneficiario il corrispondente importo maggiorato degli interessi legali ed a riversarlo all' Amministrazione regionale. L' Amministrazione regionale rimborserą all' Istituto le spese incontrate per le azioni di cui al comma precedente, ove non sia stato possibile ripeterle dal beneficiario.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dą seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.