Legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 18/01/1983
Ulteriori interventi per le finalitą di cui agli articoli 4 e 7 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, all' articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101, al Titolo II del DPR 2 ottobre 1978, n. 705, ed all' articolo 4 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714.
Art. 8
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.