Legge regionale 10 gennaio 1983 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2015

Interventi regionali per i centri storici.

Art. 15

Per la concessione dei contributi annui costanti di cui al quarto comma del precedente articolo 1 è autorizzato il limite d' impegno di lire 250 milioni nell' esercizio 1983.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1983, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8403 con la denominazione: << Contributi annui costanti per interventi a favore dei centri storici di Grado e di Sauris >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.