Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2015

Interventi regionali per i centri storici.
Art. 8
Gli alloggi per i quali il Comune non delibera la vendita, vengono assegnati in locazione semplice secondo la disciplina regionale prevista per l' edilizia sovvenzionata.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 28/1995, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 53, comma 2, L. R. 13/1998