Art. 4
Anticipazioni e contributi per interventi edilizi su abitazioni
L' erogazione delle anticipazioni concesse da parte del Comune ha luogo:
- nella misura del 50% dell' anticipazione concessa ad avvenuto inizio dei lavori;
- nella misura dell' ulteriore 40% ad avvenuta esecuzione dei lavori per un importo non inferiore al 40% dell' anticipazione concessa;
- nella misura restante, all' atto del rilascio del certificato di abitabilitą.
I contributi che saranno concessi dal Comune non potranno comunque essere superiori a 25.000 euro per ogni singola proprietą su cui interviene.>>;
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 23, quinto comma, L. R. 18/1986
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002