Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2015

Interventi regionali per i centri storici.
Art. 3
La concessione delle anticipazioni e dei contributi è condizionata alla previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, trascritta ovvero annotata a cura del Comune ed a spese dell' interessato, con la quale il beneficiario si obbliga per sé e per i propri aventi causa, a praticare, nel caso di locazione o di vendita degli immobili, canoni di locazione e prezzi di vendita preventivamente concordati con il Comune.
La restituzione dell' anticipazione per l' importo intero della rata decorre a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.
I rientri confluiscono ad incremento e ricostituzione della sovvenzione e sono utilizzati per le medesime finalità previste dall' articolo 2.
A garanzia della restituzione delle anticipazioni concesse viene iscritta ipoteca - anche di secondo grado - sull' immobile.
Note:
1 Primo comma interpretato da art. 57, comma 1, L. R. 45/1993
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
4 Parole sostituite al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
5 Parole aggiunte al secondo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002