Art. 13
Concessione della sovvenzione e controlli
La concessione e contestuale erogazione della sovvenzione di cui all' articolo 1 ha luogo sulla base della semplice presentazione della relativa domanda da parte del Comune, corredata da copia della deliberazione comunale di adozione del piano particolareggiato.
L' accertamento che l' utilizzazione della sovvenzione e dei relativi rientri abbia luogo per le finalità e con le modalità previste dalla presente legge è eseguito dal competente Comitato di controllo nell' esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono in base alla disciplina regionale.