Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2015

Interventi regionali per i centri storici.
Art. 1
La Regione interviene per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari - come definiti dall' articolo 21, punto 1) delle norme di attuazione al Piano urbanistico regionale generale - nonché per la rivitalizzazione del loro tessuto urbano e sociale e per il concreto soddisfacimento del loro fabbisogno abitativo, con le modalità e secondo la disciplina previste dalla presente legge.
L' individuazione dei centri storici primari da ammettere alla sovvenzione regionale è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Note:
1 Quarto comma interpretato da art. 56, comma 1, L. R. 45/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, L. R. 11/1996
3 Parole aggiunte al quarto comma da art. 52, comma 1, L. R. 13/1998
4 Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, comma 38, L. R. 4/2001
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 25, L. R. 23/2001
6 Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, comma 39, L. R. 1/2003
7 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, comma 58, L. R. 1/2007