Art. 4
Qualora i soggetti esentati ai sensi del precedente articolo 1 intendano realizzare o abbiano realizzato il proprio intervento edificatorio all' interno di un piano di lottizzazione regolarmente autorizzato, l' Amministrazione comunale dovrà rimborsare agli stessi la percentuale, rapportata al dimensionamento del predetto intervento, dell' onere per le opere di urbanizzazione secondaria introitato ai sensi dell'
articolo 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni.
La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977.
Per il rimborso dell' onere ai soggetti provvisti di concessione edilizia di data antecedente all' entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di interventi ricadenti in ambito di lottizzazione, andrà rivolta apposita istanza da parte dei soggetti interessati entro il perentorio termine di cui al secondo comma del precedente articolo 3 ai Comuni interessati.