Art. 9
Sono fatti salvi i piani particolareggiati adottati dai Comuni, ai sensi e con le procedure della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche dopo il termine previsto dall' articolo 8, secondo comma, n. 3), della medesima legge, ma anteriormente al 31 dicembre 1982.
È altresì ammissibile, anche successivamente alla suddetta data e per tutto il periodo di validità dei piani particolareggiati di ricostruzione, l' adozione di varianti che si rendessero necessarie nella fase di attuazione, con le procedure e per gli effetti della summenzionata
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Resta inteso che la validità dei suddetti piani particolareggiati, anche se variati, rimane contenuta nel termine fissato in sede di approvazione.