Legge regionale 14 dicembre 1982 , n. 86 - TESTO VIGENTE dal 14/12/1982

Integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, concernente interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo.

Art. 1

I contributi di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25: << Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo >> possono essere concessi, con le modalità previste dalla stessa legge, anche alle piccole e medie imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Costituisce ragione di priorità per l' accoglimento delle domande presentate dalle imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la sussistenza nel programma di intervento di almeno una delle seguenti condizioni:

a) miglioramento del servizio sotto il profilo igienico - sanitario;

b) trasferimento di un esercizio da zona satura a zona indicata dall' autorità comunale.

Art. 2

Fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la concessione delle provvidenze di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, come integrata dal precedente articolo 1, le imprese che siano iscritte da almeno un anno negli appositi registri.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.