In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al
primo comma dell' articolo 80 della legge regionale 48/1975, richiamato dall'
articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la voce stipendio ivi indicata deve intendersi, ai soli fini della determinazione dell' importo orario base del compenso per lavoro straordinario, comprensiva degli assegni e indennità fissi e continuativi previsti dall'
articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e dagli articoli 9, primo comma, e 12, quarto comma, della
legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonché dagli articoli 21, 25, 110, primo comma, 194, 196 e 197 della citata
legge regionale n. 53/1981.