Legge regionale 09 dicembre 1982, n. 81 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016
Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.
In via di interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell' articolo 96, deve intendersi che il periodo di servizio attivo di tre mesi interrompe il cumulo dei congedi per malattia anche agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell' articolo 95 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Note:
1 Il "congedo per malattia" si intende sostituito con l' "assenza per malattia", come previsto dall' articolo 86 della L.R. 18/96.