Legge regionale 09 dicembre 1982, n. 81 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.
Art. 46
 
Il personale assunto a contratto a tempo determinato ai sensi dell' articolo 5, punto 3), della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi servizio presso la Regione, compreso il servizio eventualmente prestato in posizione di comando, e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel livello funzionale - retributivo corrispondente al livello in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso a detto livello, con lo stipendio iniziale previsto per il livello medesimo.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, L. R. 54/1983
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, L. R. 54/1983
3 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 15, L. R. 54/1983
4 Primo comma interpretato da art. 35, primo comma, L. R. 49/1984
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 35, secondo comma, L. R. 49/1984