Legge regionale 09 dicembre 1982, n. 81 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.
Art. 36
 
Qualora per effetto dell' applicazione della norma di cui al secondo comma dell' articolo 206 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale regionale assunto a contratto giornalistico venga attribuito, alla data del 1 settembre 1981, un trattamento economico complessivo, esclusa l' indennitą compensativa di cui all' articolo 7, decimo comma, del Contratto nazionale di lavoro giornalistico, inferiore al trattamento economico complessivo spettante, alla medesima data, in base alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nel livello funzionale - retributivo di provenienza, sono attribuiti a detto personale gli aumenti periodici, o frazione di aumenti periodici, pari alla relativa differenza.