<< Art. 158 bis
Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti regionali, in applicazione di quanto previsto dall' articolo 153, primo comma, punti 4) e 5), l' Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere, a favore del Fondo sociale, quote mensili di retribuzione, valutata al lordo delle ritenute, in misura non superiore ai 2/5 di essa, per un periodo non superiore a 15 anni e a un interesse agevolato stabilito dal Comitato di gestione, nonché le indennità comunque e ad ogni titolo, compreso quello di equo indennizzo, dovute dall' Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, nella misura corrispondente alla parte del debito eventualmente residuo, salvo quanto previsto nel successivo articolo 158 ter.