<< Per il personale degli enti regionali inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della
legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, e per quello trasferito alla Regione o ad un ente regionale, a seguito di scioglimento, scorporo o riforma dell' ente di appartenenza, la liquidazione dell' indennitą di buonuscita, nella misura stabilita dai precedenti articoli, per l' intera anzianitą valutabile č subordinata al versamento, al bilancio regionale, dell' indennitą maturata all' atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi enti e di quanto altro sia stato eventualmente stabilito dalla norma che ha disposto lo scioglimento, scorporo o riforma dell' ente ed il trasferimento del personale alla Regione o ad un ente regionale e, ove non previsto, secondo le norme fissate in materia dal
Codice civile. >>.