Legge regionale 09 dicembre 1982, n. 81 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.
Art. 9
 
In via di interpretazione autentica, si intende che la norma di cui all' ultimo comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è applicabile esclusivamente nei confronti di dipendenti regionali chiamati a far parte degli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli enti regionali, con esplicito riferimento alle specifiche funzioni od all' incarico dagli stessi svolti nell' Amministrazione regionale ovvero delle commissioni d' esame e dei gruppi di lavoro.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, secondo comma, L. R. 49/1984