Art. 9
In via di interpretazione autentica, si intende che la norma di cui all' ultimo comma dell'
articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è applicabile esclusivamente nei confronti di dipendenti regionali chiamati a far parte degli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli enti regionali, con esplicito riferimento alle specifiche funzioni od all' incarico dagli stessi svolti nell' Amministrazione regionale ovvero delle commissioni d' esame e dei gruppi di lavoro.
Negli altri casi i dipendenti regionali chiamati a far parte dei predetti organi collegiali hanno diritto ai compensi e/o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi, sempreché assicurino il pieno rispetto dell' orario di servizio, anche mediante recupero delle ore impiegate nello svolgimento degli incarichi in questione.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, secondo comma, L. R. 49/1984