Il secondo comma dell' articolo unico della
legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
<< Alla delegazione predetta potranno essere altresì assegnati in uso beni mobili ed altri materiali di funzionamento nonché - a richiesta del predetto ufficio, per esigenze straordinarie o integrative - personale dell' Amministrazione regionale, con qualifica inferiore all' VIII livello, nel numero massimo di ventisei unità. >>.