<< Per la determinazione del servizio utile ai fini dell' indennità di buonuscita è valutabile il servizio reso alle dipendenze dell' Amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, il cui personale sia stato assegnato o trasferito alla Regione o agli enti regionali, compreso quello prestato anteriormente all' entrata in vigore della
legge 8 marzo 1968, n. 152, nonché quello riscattato a tali fini. >>.