Legge regionale 20 novembre 1982 , n. 80 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

Art. 7

I finanziamenti previsti dalla presente legge sono assistiti, qualora ne ricorrano i presupposti, dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

(4)(5)

Alle operazioni creditizie indicate al comma precedente si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

I mutui previsti dalla presente legge potranno essere concessi per una somma corrispondente all' intero valore cauzionale del fondo, aumentato dell' eventuale valore dei miglioramenti.

I rischi di ciascuna operazione sono esclusivamente a carico degli istituti, i quali si cauteleranno mediante le garanzie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, e mediante ogni altra garanzia ritenuta idonea.

L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura potrà concedere garanzie fidejussorie con il Fondo previsto dall' articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli istituti sono tenuti ad effettuare i versamenti al Fondo di rotazione od alle sezioni speciali alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

(7)

Ove risultasse, anche successivamente, che il soggetto abbia beneficiato per gli stessi acquisti e per le stesse opere di altri aiuti creditizi e contributivi ovvero non abbia rispettato oneri ed obblighi previsti da leggi e regolamenti regionali, l'Amministrazione regionale procede, tramite la banca, al recupero delle somme erogate. In tal caso il soggetto corrisponde sul capitale mutuato un interesse pari al tasso del finanziamento agevolato maggiorato di quattro punti percentuali. La Direzione regionale dell'agricoltura è comunque autorizzata ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi creditizi di cui alla presente legge, anche avvalendosi di altre strutture regionali, nonché ad esercitare i poteri di sospensione delle erogazioni e quelli sanzionatori previsti dalla normativa regionale vigente.

(1)(2)(3)(6)

Alle domande, agli atti, ai provvedimenti e ai contratti relativi all' attuazione della presente legge si applicano, per quanto attiene ai finanziamenti attuati con il Fondo di rotazione, le agevolazioni tributarie previste dall' articolo 3 quinquies della legge 4 agosto 1977, n. 500, nonché, in ogni caso, quelle previste dagli articoli 15 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 601.

Note:

Settimo comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 4/1995

Settimo comma sostituito da art. 77, comma 2, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Parole sostituite al settimo comma da art. 6, comma 23, L. R. 2/2000

Parole aggiunte al primo comma da art. 20, comma 5, L. R. 12/2003

Parole sostituite al primo comma da art. 39, comma 1, L. R. 11/2014

Parole sostituite al settimo comma da art. 3, comma 6, L. R. 37/2017

Parole sostituite al sesto comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.