Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 7
 
Alle operazioni creditizie indicate al comma precedente si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario.
I mutui previsti dalla presente legge potranno essere concessi per una somma corrispondente all' intero valore cauzionale del fondo, aumentato dell' eventuale valore dei miglioramenti.
Note:
1 Settimo comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 4/1995
2 Settimo comma sostituito da art. 77, comma 2, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Parole sostituite al settimo comma da art. 6, comma 23, L. R. 2/2000
4 Parole aggiunte al primo comma da art. 20, comma 5, L. R. 12/2003
5 Parole sostituite al primo comma da art. 39, comma 1, L. R. 11/2014
6 Parole sostituite al settimo comma da art. 3, comma 6, L. R. 37/2017
7 Parole sostituite al sesto comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.