Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 6
 
Nella concessione creditizia prevista dai precedenti articoli non si tiene conto del disposto di cui all' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai Comuni riconosciuti << disastrati >> o << gravemente danneggiati >> situati nei territori delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e negli stessi, per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990.
In ogni caso, nell' ambito degli interventi individuati con le procedure di cui all' articolo 4, settimo comma, saranno accolte in via prioritaria le domande presentate da aziende ricadenti nell' ambito territoriale delle comunità montane.
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 25/1985
2 Parole sostituite al primo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 25/1985
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, terzo comma, L. R. 25/1985
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 1, L. R. 10/1987
5 Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 21, L. R. 23/2002
6 Parole soppresse al primo comma da art. 3, comma 52, lettera i), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.