Art. 6
Sono applicabili agli interventi previsti dall' articolo 5 - per quanto non disciplinato dalla presente legge e sempreché non contrastanti - le disposizioni sottoelencate:
- ( ABROGATO );
- per quanto attiene al punto e) la normativa prevista nelle leggi regionali in materia di provvidenze creditizie a favore di aziende e/o cooperative colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali;
- ( ABROGATO );
- ( ABROGATO ).
In ogni caso, nell' ambito degli interventi individuati con le procedure di cui all' articolo 4, settimo comma, saranno accolte in via prioritaria le domande presentate da aziende ricadenti nell' ambito territoriale delle comunità montane.
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 25/1985
2 Parole sostituite al primo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 25/1985
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, terzo comma, L. R. 25/1985
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 1, L. R. 10/1987
5 Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 21, L. R. 23/2002
6 Parole soppresse al primo comma da art. 3, comma 52, lettera i), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.