Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 4
3. Il Presidente del Comitato può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni, enti od associazioni interessate ai problemi del settore, dirigenti regionali e loro sostituti ed esperti.
4. Con riferimento alle funzioni della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 3, il Comitato esprime parere preventivo sugli interventi da attuare tra quelli previsti dall'articolo 5, sui programmi di intervento e sui piani di riparto.
5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e dura in carica cinque anni.
6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura.
Note:
1 Aggiunto dopo l'ottavo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1985
2 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 4/1995
3 Parole soppresse al primo comma da art. 30, comma 2, L. R. 31/1996
4 Parole soppresse al secondo comma da art. 30, comma 3, L. R. 31/1996
5 Il Comitato consultivo per il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.