Art. 2
1. Dalla dotazione del Fondo di rotazione e delle sezioni speciali saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti e gli enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per l'erogazione di finanziamenti agevolati di durata non superiore a venti anni nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato o, nel caso di utilizzo di Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), della normativa in materia di Fondi Strutturali Europei.
Al fondo ed alle sezioni speciali affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui all'articolo 1, le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge nonché l' ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l' attuazione delle operazioni e l' utilizzazione delle anticipazioni.
Nelle stesse convenzioni verrà inoltre stabilita la misura degli interessi che gli istituti ed enti di credito dovranno versare sulle somme ricevute in anticipazione e non utilizzate.
Allo scadere del periodo di operatività del Fondo e delle sezioni speciali le somme giacenti e quelle che saranno successivamente restituite dai beneficiari verranno versate alla Tesoreria regionale con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell' entrata del bilancio.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 5, terzo comma, L. R. 70/1983
2 Parole soppresse al terzo comma da art. 20, comma 4, L. R. 12/2003
3 Parole sostituite al terzo comma da art. 20, comma 4, L. R. 12/2003
4 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 6, comma 44, L. R. 1/2005
5 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 6, comma 44, L. R. 1/2005
6 Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 18/2011
7 Secondo comma abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 18/2011
8 Parole sostituite al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 11/2014
9 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 18, L. R. 31/2017
11 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13 Parole sostituite al quinto comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14 Primo comma sostituito da art. 3, comma 52, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.