Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 1
Per l'attuazione degli interventi creditizi previsti dall'articolo 2, punto 2, lettera h) della legge 8 agosto 1977, n. 546 , in favore delle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura, è istituito un Fondo di rotazione, avente la durata di anni 20 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 miliardi di lire.
Le dotazioni del Fondo di cui al primo e secondo comma del presente articolo potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 70/1983
2 Parole sostituite al primo comma da art. 20, comma 3, L. R. 12/2003
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 38, L. R. 12/2009
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 12, L. R. 18/2011
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 24/2016
6 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 48, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Parole aggiunte al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9 Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 3, L. R. 5/2020